Asl2 Abruzzo, tassazione separata ed emolumenti accessori: errori pluriennali spacciati per virtuosismo

Pescara -

Il 26 luglio 2024, in seguito alla pubblicazione dei cedolini paga dei dipendenti della ASL2 Abruzzo, questa O.S. ha presentato all’Azienda in questione – esplicitando le condizioni tecniche diffusamente applicate e i criteri di valutazione normativamente fissati – una puntuale ricognizione dei travisamenti ricorsivamente presenti in busta paga (riscontrati all’indietro per ben oltre un decennio), stante la omessa/infedele applicazione della tassazione separata, ai propri dipendenti, sugli emolumenti accessori costituenti arretrati.

L’atto in questione è stato notificato con l’intento di dare impulso alla correzione delle dannose prassi constatate (con una organica proposta di restituzione/recupero delle somme indebitamente decurtate) ed è modellato conformemente al disposto di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR (DPR 917/1986) tanto nelle considerazioni e analisi svolte sulla specifica contrattazione decentrata di ente che nelle conclusioni concilianti portate all’attenzione della Direzione ASL.

L’estratto che è stato da noi trasmesso ai mezzi di stampa prescindeva, per semplicità espositiva, dalla disamina delle sostanziali condizioni che in concreto sono decisive per constatare la omessa/infedele applicazione della modalità di tassazione in argomento, vale a dire la tempistica degli atti di definizione dei premi incentivanti (che non ha niente a che fare con i ritardi nelle procedure di liquidazione degli stessi).

Senza qui riproporre le tempistiche degli accordi integrativi aziendali per la ripartizione dei premi incentivanti, è sufficiente dire che quelli presi in considerazione nell’atto/diffida sono risultati, tutti, “sopravvenuti” (sottoscritti “a posteriori” o tardivamente) rispetto al “periodi di riferimento” (ovvero all’anno di competenza). I “ritardi fisiologici” non modificano la sussistenza o meno di tali criteri ed evidenze.

Ad ogni buon conto, le verifiche sugli accordi decentrati sono esperibili da chiunque ne abbia interesse mediante accesso ai seguenti archivi: https://www.contrattintegrativipa.it/ci/https://lnx.asl2abruzzo.it/a/it/32-personale/contrattazione-integrativa/116-comparto-accordi-sindacali-regolamenti.

La direzione della ASL2 Abruzzo, forse perché già angustiata per i discutibili risultati evidenziati dalla Corte dei Conti, anziché addivenire ad una soluzione stragiudiziale ha preferito screditare la scrivente O.S. diffondendo – agli organi di stampa – una anonima comunicazione infarcita di informazioni erronee e tendenziose, addirittura richiamandosi ad un misterioso “parere n.223”(?) dell’Agenzia delle Entrate. Oltre a ricordare che L’A.E. non emette pareri, ma risoluzioni, risposte e circolari, l’aver eclissato finanche l’anno di emanazione avrebbe dovuto insospettire chi ha ricevuto (e pubblicato) tali nonsensi.

Come già richiamata nella nostra diffida, l’A.E. nella Risposta n. 223 del 29.03.2021 (su interpello in tema di compensi incentivanti la produttività) dopo aver sfrondato il campo da elementi non significativi, ma che vanno sempre ricordati a titolo didascalico, precisa: «Qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi; mentre la predetta indagine va invece sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (cfr. risoluzioni 16 marzo 2004, n. 43/E e 13 dicembre 2017, n. 151/E). … Sulla base di quanto illustrato, pertanto, indipendentemente dalla complessità dell’iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata. Conseguentemente, in relazione alle tipologie di emolumenti illustrati dall’Istante si è dell’avviso che qualora l’erogazione dei "compensi incentivanti la produttività" avvenga in periodi d’imposta successivi al periodo di riferimento per effetto della "contrattazione articolata di ente" si applica la tassazione separata.»

In parole povere, tutte le somme riferite a periodi d’imposta precedenti, corrisposte a seguito della sottoscrizione di contratti integrativi nonché di atti amministrativi “sopravvenuti”, anche relativi al sistema premiante, vanno assoggettate al regime della tassazione separata.

La Risposta 223/2021 è altresì interessante poiché, nel prosieguo – su esplicita richiesta dell’“Ente istante” che “chiede di conoscere le modalità operative per consentire al personale dipendente ed ex dipendente di recuperare la maggiore imposta versata nell'ultimo decennio in relazione a compensi sui quali è stata applicata la tassazione ordinaria” – l’A.E. chiarisce che «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. …». Di conseguenza le ulteriori somme da restituire restano a carico dell’Ente inavveduto.

Tutto ciò chiarito, alla luce delle asimmetriche modalità adottate dalla ASL2 Abruzzo, tese a negare l’evidenza dei fatti, alterare i criteri di valutazione indicati dalle norme e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, accreditare presso l’opinione pubblica una interpretazione falsata delle circostanze, tale da disincentivare l’adesione dei dipendenti oltre che screditare l’operato della scrivente O.S., rappresentano gravi motivi ostativi all’attività sindacale (anche ai sensi dell’art. 28 della L. 300/1970) per i quali ci si riserva ogni ulteriore azione. Si ribadisce la ferma intenzione di USB di operare in difesa degli interessi di tutti i dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale 2 Abruzzo, testimoniata anche dalla nostra interlocuzione rivolta il 6.08.2024 alle altre OO.SS. operanti in azienda per una soluzione negoziata di quanto rilevato.

Infine, dispiace constatare che il rifiuto della nostra offerta di mediazione/soluzione stragiudiziale, da parte della ASL2, non ha sollevato alcun biasimo nelle OO.SS. interpellate nonostante siano in discussione questioni per le quali è da tutelare e informare la collettività dei dipendenti.

Pescara, 19.08.2024

USB Pubblico Impiego - Federazione Abruzzo e Molise